CODICE ETICO
La Società Sportiva Carrarese Calcio 1908 S.r.l., accettando, condividendo e aderendo ai principi etici del Codice Etico della Lega cui è iscritta ritiene lo Sport fondamentale nella formazione dell’individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana; pertanto adotta il presente “Codice Etico” contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che la Società sportiva, la propria governance, i tesserati ed i dipendenti devono rispettare.
L’osservanza del Codice Etico è essenziale per il buon funzionamento e la reputazione della società sportiva nel cui ambito si pratica lo sport del calcio, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo. E’ uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo integrale della persona, dei giovani atleti, dei giocatori professionisti attraverso il calcio, per garantire l’autenticità dei valori promossi.
INTRODUZIONE
Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. contiene principi di comportamento basati su valori etici fondamentali per la propria crescita sportiva e reputazionale.
La Società crede nell’importanza della funzione sociale dello sport in generale e, in particolare, del gioco del calcio, quale strumento di formazione, educazione, integrazione e aggregazione dei singoli individui.
La Società si propone di essere un esempio di lealtà e correttezza nel mondo del calcio, pertanto ripone il massimo impegno nella tutela e nello sviluppo della propria immagine e reputazione – ad esempio attraverso la promozione e la partecipazione ad iniziative di solidarietà, formazione ed integrazione sociale – e richiede altrettanto alle proprie risorse.
Consapevole dell’importanza che la condotta dei calciatori, degli allenatori, degli accompagnatori, dei dirigenti e, in generale, di tutto il personale influisce nel perfezionamento della propria immagine, la Società richiede che tali soggetti mantengano in ogni occasione un contegno eticamente e professionalmente ineccepibile. Per contro si impegna a garantire il pieno rispetto della personalità e della professionalità dei propri collaboratori e alla valorizzazione degli stessi nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, favorendo un clima di rispetto reciproco e rifiutando qualsiasi comportamento potenzialmente dannoso verso la dignità dei singoli individui.
I calciatori professionisti rappresentano il volto pubblico della Società e pertanto gli stessi devono collaborare alla diffusione dei valori cui la stessa si ispira. Essi rappresentano un modello per le nuove generazioni e sono esposti all’opinione pubblica e si impegnano al rispetto e alla diffusione dei valori profusi dalla società con il loro comportamento impeccabile dentro e fuori dal campo di gioco.
Ciò comporta che tutte le dichiarazioni rilasciate – sia nel corso di interviste ufficiali che a titolo privato tramite i propri profili sui diversi social network – debbano essere ben ponderate e tenere in considerazione l’impatto che possono produrre sul pubblico.
Gli stessi calciatori rappresentano il punto di riferimento e di ispirazione per i giovani che si approcciano al mondo del calcio e per gli stessi devono offrire un esempio da seguire moralmente e umanamente ineccepibile.
La Società, consapevole che la crescita dei propri calciatori rappresenti un fondamentale strumento di educazione e di formazione degli stessi nonché una preziosa risorsa, presta particolare attenzione alla corretta gestione ed organizzazione del settore giovanile, avendo particolare riguardo al rispetto degli obblighi morali ed educativi degli allenatori, dei preparatori e di tutti i soggetti coinvolti in attività che prevedano il contatto e la prossimità con i giovani calciatori.
In particolare la Società educa i giovani calciatori ai valori dell’amicizia e del rispetto reciproco, nei confronti sia dei compagni che degli avversari, promuovendo il fair play che rappresenta un valore fondamentale ed imprescindibile cui deve ispirarsi l’attività agonistica di tutte le rappresentative della Società.
La Società assicura che lo svolgimento delle attività agonistiche avvenga nel rispetto delle regole, rifiutando ogni qualsivoglia comportamento che possa potenzialmente alterare e modificare il normale svolgimento della competizione e la regolarità del risultato.
La Società si impegna attivamente nella lotta contro il doping e nel contrasto di qualsiasi forma di violenza fisica e verbale, sfruttamento, abusi e molestie. La Società si impegna, altresì, a contrastare ogni discriminazione basata su diversità personali o culturali o fondata sul sesso, sulla razza, sulla religione, sugli orientamenti sessuali e di pensiero. Sono inoltre fortemente condannate tutte le esternazioni che costituiscano forme di discriminazione territoriale o etnica.
La Società condanna ogni forma di violenza, dentro e fuori il campo da gioco.
I calciatori, appartenenti o meno al settore professionistico, devono mostrare rispetto per l’avversario e per le regole, evitando simulazioni di falli o provocazioni nei confronti degli avversari.
Il principio della non violenza e della lotta ai comportamenti discriminatori deve essere condiviso e diffuso anche nei rapporti con i propri tifosi. Pertanto i calciatori, gli allenatori ed i dirigenti sono tenuti ad evitare ogni qualsivoglia incitamento al compimento di atti violenti e o aggressivi ed a promuovere un tifo sano e privo di connotazioni discriminatorie o, comunque, offensive nei confronti dei giocatori o dei tifosi avversari.
La Società si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati dal CONI dalla FIGC e dalla LEGA e dai loro organismi e a diffondere una cultura societaria ispirata ai principi di correttezza e buona fede nelle attività agonistiche e nei rapporti con i soggetti esterni.
Il Codice Etico è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.
I principi etici di comportamento, contenuti all’interno del presente documento, caratterizzano l’attività della Società e guidano l’organizzazione aziendale.
Il presente Codice Etico vuole essere uno strumento per il conseguimento del rispetto e della disciplina etica, morale e sociale.
Destinatari
Il Codice Etico della Società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. è vincolante e deve essere osservato da:
gli amministratori e i dirigenti della Società
i dipendenti e i tesserati
In forza di specifica o apposite clausole contrattuali possono essere Destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):
a) i procuratori sportivi dei calciatori;
b) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
c) i fornitori e i partner
Il presente Codice Etico dovrà essere accettato dalle società di ticketing che dovranno fare espresso richiamo dietro il biglietto al regolamento d’uso dello stadio, del presente Codice nonché del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
Sono, altresì, destinatari del presente Codice Etico, i tifosi e tutti coloro che acquistano titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla Società e che il rispetto dei principi contenuti all’interno del Codice Etico è un dovere morale per tutti i Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi della società secondo i valori fondamentali dell’integrità, della trasparenza, della legalità, dell’imparzialità e della prudenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.
Obbligatorietà
Tutti i Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, e del mantenimento dei rapporti con i tifosi nei confronti dei quali la società sportiva si impegna a diffondere ogni connessa informativa.
Osservanza delle norme
La Società sportiva Carrarese Calcio 1908 S.r.l. considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento.
Tutti i soggetti che prestano attività ed operano nell’ambito della società sportiva sono tenuti all’osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Tali principi costituiscono il fondamento delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico; pertanto, qualsiasi azione o obiettivo perseguito dalla Società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. non deve contravvenire a tali norme.
Art.1 Principi generali
1.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici.
1.2 Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro il mach-fixing, contro la violenza (sia fisica, sia verbale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.
Art. 2 Principi di legalità
2.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIGC e dalla Lega Pro.
2.2 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nell’ambito di operatività della società sportiva.
Art. 3 Principi di leale cooperazione
3.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC e della Lega Pro, l’applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.
Art. 4 Principi di lealtà sportiva
4.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di fair play sportivo e finanziario.
4.2 Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo.
4.3 Si impegnano a rifiutare e denunciare la pratica di doping.
4.4 Si impegnano a rifiutare e a denunciare immediatamente ogni possibile contatto volto all’alterazione della performance sportiva o del risultato agonistico, in quanto finalizzata alla pratica delle scommesse sportive; ciascuno dei soggetti Destinatari del presente codice si obbliga pertanto in prima persona ad essere parte attiva nella lotta al match-fixing ritenendo tale pratica illecita.
4.5 I soggetti Destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive, direttamente o per interposta persona, che abbiano come oggetto partite di calcio né possono accettare doni, omaggi o altro; si assumono altresì l’obbligo di denunciare immediatamente ogni forma di raccomandazione o invito teso ad influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco.
4.6 La società sportiva, conformandosi ai principi della Lega di appartenenza e delle istituzioni sportive, si impegna a promuovere al proprio interno, nonché a partecipare a tutte le iniziative rivolte alla prevenzione di frodi sportive.
4.7 La società sportiva considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione e osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice.
I Destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possono ledere l’immagine della società sportiva, adoperandosi per il rispetto della stessa.
Art. 5 Principio di tutela della persona
5.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere anche mediante la rete.
5.2 Carrarese Calcio 1908 S.r.l. si impegna a promuovere condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e favoriscano creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità. La Società sportiva si impegna a partecipare, promuovere iniziative volte alla tutela della salute dei propri atleti e del proprio personale.
5.3 I Destinatari del Codice Etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza. La società sportiva, tramite la propria organizzazione, si impegna a porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie a sensibilizzare le proprie tifoserie, a combattere fenomeni che incitano alla violenza, alle offese, a promuovere attività di sensibilizzazione contro la violenza di qualsiasi genere.
5.4 La Società sportiva e i loro Dirigenti devono garantire che l’attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale. La società deve inoltre vigilare i propri sportivi tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.
5.5 La società deve, altresì, promuovere e tutelare la formazione dei giovani sportivi professionisti sul piano tecnico-sportivo e favorire la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno degli stessi; deve farsi promotrice della cultura del rispetto fisico e morale dell’avversario sportivo.
5.6 All’interno della società sportiva lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori è basata sul principio di pari opportunità. La società sportiva si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori e qualsiasi componente del proprio staff, adeguati strumenti per lo svolgimento della propria attività e per una proficua crescita professionale.
Art. 6 Trattamento informazioni riservate e tutela dei dati personali
6.1 È priorità della Carrarese Calcio 1908 S.r.l. tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della società medesima sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi.
6.2 In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i Destinatari che, per ragioni d’ufficio, vengono a conoscenza di:
a. informazioni riservate della società sportiva;
b. informazioni riservate e sensibili da parte delle Autorità pubbliche;
c. informazioni riservate sui tesserati della società sportiva;
hanno il dovere di non comunicarle ad altre associate alla Lega di appartenenza e a terzi, se non per ragioni di ufficio o professionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I Destinatari hanno, altresì, l’obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti.
6.3 Nella comunicazione a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l’obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.
6.4 I Destinatari sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione di eventuali qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle istituzioni interessate.
6.5 Al fine di garantire la tutela dei dati personali dei soggetti che si interfacciano con la Società, quest’ultima si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:
– trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
– correttezza del trattamento;
– pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell’interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
– la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell’interessato (salvo nei casi previsti dalla legge);
– la garanzia di qualità e correttezza dei dati.
Art. 7 Principi di responsabilità sociale
7.1 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport – e in particolare del calcio – i soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso.
7.2 Tali comportamenti devono realizzarsi:
– in condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti al segmento tecnico-sportivo ed economico della società, sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito di qualsiasi provenienza;
– in condotte amichevoli nei confronti delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, dei giovani e delle loro associazioni, evitando ogni discriminazione in base all’età, al sesso, orientamento religioso e alla nazionalità.
– in condotte di amichevole accoglienza nei confronti dei media, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra il diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.
Art. 8 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti
8.1 I Destinatari del Codice Etico devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell’immagine del CONI, della FIGC, della Lega di appartenenza, delle associate alla medesima competizione, dei tesserati e dei soggetti comunque coinvolti nell’organizzazione delle competizioni.
8.2 Nei rapporti con le istituzioni ed i funzionari pubblici, i Destinatari del Codice Etico debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione. Nessuno dei Destinatari deve promettere o versare somme a pubblici funzionari a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Carrarese Calcio 1908 S.r.l., anche se a seguito di illecite pressioni. Nessuno dei Destinatari può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.
8.3 Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i Destinatari verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o istituzioni pubbliche, agli organismi del Sistema Federale, compresa la Lega di appartenenza.
8.4 È fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria (che, peraltro, integrano gli estremi della fattispecie di reato di cui all’art. 377 c.p. e sono, quindi, punibili penalmente) o agli organi di giustizia sportiva, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
8.5 Nell’ambito dei rapporti con gli organi di vigilanza sportivi o indagini, la società sportiva supporta a livello organizzativo e documentale la propria attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive.
8.6 Ai collaboratori esterni della Società è, comunque, richiesto di osservare i principi etici e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico.
8.7 Tutti i Destinatari in relazione alle proprie mansioni, devono:
osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;
selezionare solo controparti di adeguata professionalità e reputazione;
applicare le condizioni contrattualmente previste.
richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente Codice e includere nei contratti l’obbligo espresso di attenersi ai principi del presente Codice Etico;
segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento del collaboratore esterno che appaia contrario ai principi etici o alle regole di comportamento del Codice Etico.
8.8 Relazioni con i partner: la moderna complessità dell’erogazione del servizio di organizzazione degli eventi calcistici e le modalità di commercializzazione degli spazi promo-pubblicitari possono comportare la partecipazione di altri soggetti o partner. Questo si attua mediante la costituzione di accordi o rapporti di partnership.
8.9 Nello sviluppo di queste iniziative tutti i partner devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.
I Destinatari devono:
instaurare rapporti solo con partner o altri soci che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici comparabili a quelli della società sportiva e della Lega di appartenenza;
assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento sfavorevole o penalizzante rispetto alla sua contribuzione;
assicurare parità di trattamento a coloro che partecipino alla contrattazione;
assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
8.10 Relazioni con organi di stampa: i rapporti con la stampa sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità.
Ai Destinatari non è consentito rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell’immagine della società sportiva, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nello svolgimento dell’attività sportiva propria della società, nonché dell’immagine della Lega di appartenenza.
Art. 9 Conflitto di interessi
9.1 Tutti i Destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nel mero interesse della società sportiva; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte nella Società, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta.
Art. 10 Gestione delle iniziative sociali e benefiche
10.1 Nello svolgimento di attività sociali o di sponsorizzazione e nell’organizzazione di eventi a scopi benefici, la società sportiva adotta criteri di massima trasparenza e correttezza nella conduzione di tali attività.
Art. 11 Sistema disciplinare e sanzionatorio
11.1 Alle violazioni del Codice Etico e delle disposizioni normative e regolamentari cui lo stesso fa richiamo si applicano le prescrizioni previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio della Società, a prescindere dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale.
Art. 12 Principi di legalità e onorabilità
12.1 La Società sportiva, quale soggetto di diritto dell’ordinamento giuridico generale opera nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea, vigilando in modo costante su ogni settore e funzione dell’organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali.
12.2 La Società sportiva, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi nonché tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano per impedire che anche solo quote minime e non determinanti del capitale sociale siano possedute, direttamente o per interposta persona, da soggetti giuridici, che siano infiltrati da entità o persone in relazione con la criminalità organizzata. Le Società si impegna affinché siano in posizione di soci unicamente soggetti che, per tutta la loro permanenza nel capitale sociale, siano in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall’ordinamento italiano. La Società sportiva vigila, altresì, per impedire che proventi da iniziative illecite, penale o extra-penali, siano investiti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modalità, anche diversi dalla sottoscrizione di quote del capitale sociale, nel loro patrimonio.
12.3 La condizione di assenza di sentenze passate nonché di assenza di pene accessorie quali quelle della interdizione dall’esercizio di una professione o dall’esercizio di impresa ed il possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere in capo ai soci, ai componenti degli organi societari e ad ogni altro Dirigente, sportivo o non sportivo, per tutta la durata della loro carica e comunque per tutto il periodo di permanenza dell’affiliazione in capo alla società sportiva
12.4 La Società sportiva, e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessun socio ovvero titolare di organi sociali o dirigente societario, sportivi e non sportivi, e nessun tesserato partecipi a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali.
Art. 13 Politiche per un fair supporter
13.1 La Società sportiva, e per essa lo SLOe il delegato alla sicurezza, si impegna a far sì che ci sia un corretto dialogo con i tifosi e a collaborare con il delegato alla sicurezza segnalando tutte le possibili criticità per l’evento sportivo.
13.2 Il Tifoso si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia.
Il tifoso deve farsi promotore dei valori della società per cui tifa anche sui social network e, pertanto, si impegna ad uniformare il proprio comportamento ai principi etici del presente Codice
13.3 La società, in osservanza dei valori cui si ispira, ha facoltà di attuare politiche di sicurezza non consentendo la partecipazione agli eventi sportivi dalla stessa organizzati o gestiti, tramite la sospensione del gradimento, di coloro che hanno tenuto un comportamento non conforme al presente Codice Etico o al Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.
Art. 14 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi
14.1 Carrarese Calcio 1908 S.r.l. osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIGC, dalla Lega di appartenenza e dall’Ordinamento giuridico generale e promuove e adotta tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati. In particolare, la Società si impegna a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall’Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo.
14.2 La Società sportiva si impegna a porre in essere le attività necessarie per l’attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA, AIAC in ordine al cd. “’indice di gradimento”, siglato il 4 agosto 2017, e, quindi a far rispettare il presente Codice ed il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche a cui si fa integrale rimando, applicando il “gradimento” per le ipotesi in cui le disposizioni in esso contenute siano violate. La Società laddove, a seguito della cessione di un singolo titolo di accesso, il tifoso abbia violato le sopra richiamate disposizioni ha facoltà di negare la cessione del titolo di accesso.
Per i casi in cui si verifichino le predette violazioni la società sportiva si impegna:
– a comunicare tempestivamente alle società di ticketing la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del presente Codice e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche;
– a comunicare al delegato alla sicurezza delle società di cui saranno ospiti nelle trasferte previste dal calendario, la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato il presente Codice.
14.2 bis La società sportive si impegnano a mantenere un costante dialogo, attraverso le figure a ciò preposte, con le competenti autorità di sicurezza al fine di favorire lo scambio di informazioni nello spirito della più ampia collaborazione, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare per evitare il verificarsi di disordini.
14.3 Le Società sportive e tutti i loro Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, evitano, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i media che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza sia negli stadi sia fuori dall’area di pertinenza degli impianti sportivi.
Art. 15 Politiche di fair-play organizzativo
15.1 La Società dà attuazione alle politiche della FIGC e della Lega di appartenenza, volta a predisporre adeguati assetti sportivo-organizzativi, inserendo nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell’impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il cumulo delle cariche in capo agli stessi nominativi, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione.
Art. 16 Politiche di repressione degli illeciti
16.1 Carrarese Calcio 1908 S.r.l, e per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora questi vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico sportivo, commessi sia da soggetti interni alle stesse, sia da soggetti esterni alle stesse, ha l’obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura Federale quanto ai competenti organi di Polizia Giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L’obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.
16.1 bis Carrarese Calcio 1908 S.r.l. si impegna a segnalare alle competenti autorità i tifosi verso i quali si sono presi provvedimenti di sospensione o interruzione del “gradimento” per violazioni che hanno altresì una rilevanza penale.
16.2 L’obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociale o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società sportiva si sia o meno attivata nel senso prescritto.
16.3 In via preventiva, in materia di scommesse sportive, sebbene lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, la Società sportiva è tenuta ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia.
Art. 17 Principi di condotta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
17.1 La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale il rispetto dei diritti dei lavoratori. La Società garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori.
17.2 Assicura condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e protezione dei lavoratori. A tal fine, la Società adotta adeguate misure tecniche, organizzative ed economiche.
17.3 La Società si impegna a diffondere e a consolidare, tra tutti i propri collaboratori, una “cultura della sicurezza”, mediante lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e la promozione di comportamenti responsabili da parte di tutti coloro che operano all’interno della sua struttura.
Art. 18 Principi di condotta a tutela della sicurezza informatica
18.1 Ogni dipendente e collaboratore deve:
rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle policy di sicurezza aziendali, anche al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, comunque non attinenti alla propria attività lavorativa o dannosi per l’immagine della Società;
custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria password personale ed eventuali codici di accesso;
non riprodurre per uso personale i software aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione;
non utilizzare i sistemi di comunicazione aziendali per servizi estranei all’esercizio dell’attività lavorativa né per consultare o diffondere materiale indecoroso, offensivo o dannoso per l’azienda o per i terzi.
Ogni dipendente e collaboratore è responsabile della protezione dei beni e delle risorse tecnologiche a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti superiori gerarchici di eventi potenzialmente dannosi per tali beni e risorse.
Principi di condotta dei Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e
Tesserati
Art. 19 Canoni di rispetto della legalità
19.1 I Dirigenti sportivi devono comportarsi in tutta la loro attività in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa e seguire i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali. Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio.
19.2 La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l’ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva, e, comunque, per tutto il periodo di permanenza nei livelli competitivi della Lega Pro.
Art. 20 Canoni di condotta in materia di scommesse sportive
20.1 Costituisce essenziale specificazione ed attuazione del più generale dovere di legalità, il rigoroso rispetto delle norme derivanti dalle leggi generali dello Stato nonché dagli atti normativi e regolamentari del C.O.N.I., della F.I.G.C. e della Lega Pro e in particolare le Norme Organizzative Interne Federali in materia di scommesse sportive.
20.2 Ai Dirigenti sportivi, ai Tecnici ed agli Atleti nonché ad ogni altro tesserato, qualunque sia la loro funzione o posizione, direttamente o per interposta persona, è tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici a cui partecipino compagini italiane, ivi inclusa le Rappresentative Nazionali.
20.3 I Dirigenti sportivi, i Tecnici, gli Atleti ed ogni altro tesserato, qualunque sia il loro inquadramento giuridico ovvero livello funzionale, riconoscono a titolo di prevenzione che la semplice appartenenza all’ordinamento sportivo impone il rigoroso rispetto del divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche extra calcistici.
20.4 Costituiscono violazioni del presente Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte in materia di scommesse sportive:
a) la dazione e/o semplice offerta di dazione di danaro o altra utilità, anche se non economicamente quantificabile, sia a membri della propria società sportiva che di altre società sia, ancora, di terzi, se finalizzata alle scommesse;
b) l’esercizio di condizionamenti, sia morali sia fisici, su soggetti tesserati e non, finalizzati al match fixing, anche in termini di mero tentativo;
c) la semplice partecipazione di Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati a sodalizi fra più soggetti operanti nell’ambito delle scommesse sportive nel rispetto del divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto, anche se occasionale e/o in forma strettamente privata e personale, con soggetti legati ad organizzazioni che abbiano interessi o gestiscano match fixing.
20.5 Costituisce violazione di gravità assoluta la commissione dei fatti da parte dei Dirigenti o soggetti apicali delle Società sportive. Costituisce, altresì, violazione di gravità assoluta l’omessa immediata denuncia alla Procura Federale dei fatti sopra descritti da parte dei soggetti Destinatari del presente Codice ne vengano a conoscenza.